Facciamo presente che con l’approvazione della legge di stabilità 2015, l’articolo 63 della legge 342/2000 è stato modificato e pertanto sono ESENTATI DAL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE i veicoli e motoveicoli, escluso quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall’anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Conseguentemente: i veicoli ricompresi tra i 20 e 30 anni dovranno pagare le tasse automobilistiche a partire dal primo gennaio 2015 ed i veicoli ultratrentennali dovranno pagare la tassa di circolazione (bollo ridotto ove la vettura circoli).
ESSENDO DI COMPETENZA DELLE SINGOLE REGIONI L’ALLINEARSI O MENO A QUANTO PROPOSTO DALLA LEGGE DI STABILITA’ E NON ESSENDOSI ATTUALMENTE PRONUNCIATE TUTTE LE RISPETTIVE AMMINISTRAZIONI, CONSIGLIAMO I SOCI DI ATTENDERE PRIMA DI PROVVEDERE AL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA FINO A CHE NON VI SARA’ LA TOTALE CERTEZZA CHE QUESTA SIA EFFETTIVAMENTE DOVUTA PER INTERO.
Non esiste più la categoria dei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico sotto il profilo fiscale. Rimane la categoria dei veicoli di interesse storico e collezionistico per ciò che concerne la loro circolazione, ai sensi dell’art. 60 del c.d.s. e regolamento c.d.s.
D’ora in poi e fino a che non sopraggiungano nuove norme l’ASI rilascerà:
CRS (Certificato di Rilevanza Storica) ai sensi del decreto 17/12/2009
C.I. ASI (Carta d’Identità ASI)
C.I. FIVA (Carta d’identità FIVA)
Nulla si sa sui diritti acquisiti, sul loro riconoscimento e sulle eventuali conseguenze.
Infine in merito all’aspetto assicurativo, rimanendo in vigore il CRS (rilasciabile anche alle ventennali) nulla dovrebbe cambiare.